Non sono tollerate dall'ordinamento le condotte del genitore che travalichino i limiti dell'uso dei mezzi di correzione, potendosi ritenere tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tendano cioè alla educazione del figlio minore, quindi, allo sviluppo armonico della personalità, sensibile ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza, senza trasmodare nel ricorso sistematico a mezzi violenti che tali fini formativi contraddicono.
Tali principi sono stati formulati dalla Suprema Corte nelle pagine della sentenza n. 25518/2025. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 10 luglio.
In tale prospettiva , chiarisce la Cassazione, non può essere accolto l'argomento difensivo che cerca di giustificare il metodo educativo "violento" quale reazione a comportamenti viziati, maleducati o provocatori della figlia minore, ponendo madre e figlia in un rapporto di parità e di reciproche offese.
