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Riduzione del contributo al mantenimento del figlio, esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori

18 luglio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Non può correlarsi la riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli alla frequenza degli studi universitari all'estero, dovendo al contrario considerarsi la circostanza che gli studi all'estero giustificano un aumento delle spese sostenute per gli studi universitari, per le accresciute esigenze dovute anche all'età del ragazzo.

Questo, in sintesi, quanto espresso dalla Cassazione nella recente ordinanza n. 18954/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 10 luglio.

Appare irragionevole , argomenta il Collegio di legittimità, far gravare le spese straordinarie- intese nella loro accezione più ampia- sugli ex coniugi, senza osservare la proporzionalità del contributo alle rispettive condizioni reddituali-patrimoniali che, nel caso concreto, sono state accertate con squilibrio in netto favore dell'ex marito.

In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita .

I l diritto di ritenere quanto è stato pagato, si legge ancora nel provvedimento, tuttavia non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo al quale la Corte di appello si dovrà attenere nel riesame delle specifiche vicende sottoposte al suo esame.