Nuovi principi espressi dalla Cassazione in materia di violenza sessuale. Con sentenza n. 24594/2025, la Suprema Corte torna a formulare rilievi relativamente alle condizioni di inferiorità psichica o fisica. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 4 luglio.
La situazione di approfittamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte della vittima, avvenuta per libera iniziativa della stessa, e comunque per causa non imputabile all'agente, è ritenuta idonea ad integrare il reato di violenza sessuale. A ben vedere, argomentano i giudici di piazza Cavour, tra le condizioni di inferiorità psichica o fisica, previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1 cod. pen., rientrano anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente. Non rileva, quindi, l'eventuale consenso prestato dalla vittima, giacché esso è viziato ab origine dalla condizione di menomazione della stessa, ma rileva la consapevolezza dell'agente della situazione di inferiorità psichica in cui versi la persona offesa e il fatto che, in ragione di tale situazione la medesima non possa esprimere un valido consenso in forza delle condizioni in cui si trovi, situazione che l'autore del fatto sfrutta per accedere alla sfera sessuale della vittima.
