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AFFIDO ESCLUSIVO ALLA MADRE QUANDO IL PADRE MANIFESTA COSTANTE E TOTALE DISINTERESSE NEI CONFRONTI DELLA FIGLIA MINORE. CASS. CIV., SEZ. I, ORD. 17 GIUGNO 2025, N. 16280

21 luglio 2025

News Regionale - Lazio ,

In tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore". In tal senso con la ordinanza in esame la Suprema Corte, allineandosi all’esito del grado di appello, esegue una duplice valutazione: non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore, considerando nel caso in esame che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi a priori precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo se mai tale distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.

Dunque, il giudizio prognostico che il Giudice deve operare circa la capacità genitoriale delle due figure parentali nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, e conseguente mente in ordine alla tipologia di affidamento ove intervenga esplicita richiesta di esclusività da parte di uno dei due, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità di ognuno dei genitori, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Con l’ordinanza in esame, rileva la Suprema Corte che, conformemente ai principi in materia di affidamento condiviso, la Corte di Appello non solo ha valorizzato in positivo l'idoneità della madre, ma ha attentamente vagliato la figura paterna come risultante dalle condotte incontestate (la mancanza di visite alla figlia in Italia, la mancata prova della frequenza delle videochiamate, oppure dei contatti con i servizi sociali per calendarizzare gli incontri). Insussistente anche la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter c.c. essendosi la corte attenuta ai consolidati principi interpretativi in tema di affidamento dei figli minori nella crisi familiare.

A cura dell’avv. Maria Grazia Lo Fazio