Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall'art. 600-ter, comma primo, n. 1, c.p., anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l'azione sia posta in essere solo da quest'ultimo.
Questi, in sintesi, i principi espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 23661/2025. Il provvedimento della terza sezione penale è risalente allo scorso 24 giugno.
La nozione di induzione, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, va intesa come quell'attività, coscientemente finalizzata, di persuasione, di convincimento, di determinazione, di eccitamento, di rafforzamento della decisione, svolta nei confronti di un soggetto, sia facendo sorgere in quello l'idea di prostituirsi, sia aggiungendo ulteriori motivi o stimoli per dedicarsi alla prostituzione o a riprendere tale attività se interrotta ed a persistervi se volesse abbandonarla.
Ancora, precisa il Collegio, l'opera di convincimento può consistere anche in doni, lusinghe, promesse, preghiere, ma deve realizzarsi in una attività positiva, idonea e concreta, non essendo sufficiente la semplice inerzia o tolleranza e neppure la semplice proposta e deve avere avuto una efficacia causale e rafforzativa, sicché senza il fatto del colpevole il soggetto non si sarebbe dato alla prostituzione.
