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Valido l’accordo con cui i coniugi regolamentino anticipatamente i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio

23 luglio 2025

News Regionale - Lazio ,

Con una pronuncia destinata a rimanere storica per la significativa valorizzazione dell’autonomia negoziale che ne deriva, la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza pubblicata il 21.7.2025 n. 20415, ha riconosciuto la validità della regolamentazione negoziale ex ante degli aspetti patrimoniali di una futura separazione o divorzio, abbandonando la tesi della nullità del patto per contrarietà all’ordine pubblico e a norme imperative.

La Corte qualifica l’accordo come contratto atipico, volto a realizzare interessi che ha ritenuto meritevoli di tutela, sospensivamente condizionato ad un evento, futuro ed incerto, rappresentato dalla separazione o dal divorzio. Come tale la condizione viene riconosciuta lecita in quanto il fallimento del matrimonio non costituisce la causa del patto, ma soltanto l’evento il cui verificarsi consente ai coniugi di dare esecuzione ai già raggiunti accordi economici attraverso obblighi restitutori e riconoscimenti reciproci finalizzati anche ad un riequilibrio delle risorse economiche profuse, verso i quali i coniugi non nutrono interesse se la vita matrimoniale non va in crisi.

La motivazione della sentenza è l’occasione, per i giudici della prima sezione civile, per ripercorrere gli importanti precedenti sin da Cass. 8109/2000 e le successive Cass. 23713/2012, 19304/2013, 18066/2014, 5065/2021, 11012/2021, fino alle recentissime 13366/2024 e 18843/2024, e sorreggere la scelta di riconoscere la liceità e vincolatività dell’accordo economico raggiunto in bonis tra i coniugi e destinato ad operare in caso di irrimediabile crisi familiare.


A cura dell’Avv. Silvia Faraci