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Litispendenza internazionale, recenti precisazioni della Cassazione

25 luglio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della L. n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili.

Questo, in sintesi, quanto statuito dalla Cassazione nella ordinanza n. 19293/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 14 luglio.

Va, argomentano i giudici di piazza Cavour, pertanto privilegiata una interpretazione del citato art. 7 non ancorata a criteri formalistici e restrittivi, in correlazione all’art. 64, comma 1, lett. e), che fra le condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere indica, fra le altre, quella per cui la sentenza straniera non deve essere contraria ad altra pronunziata dal giudice italiano, passata in giudicato.