...

Divorzio e diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto di lavoro dell’altro coniuge, recenti rilievi della Cassazione

28 luglio 2025

News Regionale - Sicilia ,

In tema di divorzio, il disposto di cui all'art. 12-bis L. n. 898/1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall'ordinamento, quali sono i conferimenti in un Fondo di Previdenza Complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

È quanto emerso, in sintesi, dall’ordinanza n. 20132/2025 della Corte di Cassazione.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 18 luglio.

Fermo restando, precisa la Suprema Corte, che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell'assegno divorzile.

Nella vicenda in esame e analizzata dal Collegio di piazza Cavour, il versamento venne compiuto quando i coniugi erano ancora separati e anche il possibile effetto retroattivo delle statuizioni economiche conseguenti alla pronuncia di divorzio non avrebbero mai potuto riguardare il periodo antecedente alla relativa domanda.