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RICORSO ALL’ART 473 BIS.15 CUM GRANO SALIS. SPUNTI DI RIFLESSIONE SU UN PROCEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI ROMA.

29 luglio 2025

News Regionale - Lazio ,

RICORSO ALL’ART 473 BIS.15 CUM GRANO SALIS. SPUNTI DI RIFLESSIONE SU UN PROCEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI ROMA.

Il caso concreto

Parte ricorrente, in data 23.12.2024, adiva il Tribunale di Roma al fine di veder dichiarata, previa emissione dei provvedimenti di cui all’art 473.bis.15 cpc, la separazione personale dal marito, autore di comportamenti violenti ai suoi danni e manipolativi nei confronti dei due figli minori, di cui uno di soli 4 anni.

A sostegno della richiesta di provvedimenti cautelari, inaudita altera parte, la moglie deduceva un pregiudizio imminente e irreparabile di natura sia economica che di tutela dei minori. La primogenita, testimone della violenza agita del padre, non voleva più frequentarlo da tempo mentre il figlio più piccolo ne emulava pericolosamente atteggiamenti e frasi. Dal punto di vista economico la ricorrente e i figli, attesa l’esiguità e l’incostanza del contributo economico del marito, venivano saltuariamente aiutati e sostenuti dalla famiglia d’origine materna, che non avrebbe però potuto supportare a lungo figlia e nipoti. Alla presentazione del ricorso il resistente, già da alcuni mesi, aveva lasciato la casa coniugale e spontaneamente iniziato ad erogare un contributo al mantenimento dei figli, di importo tuttavia arbitrario e incostante.

Parte ricorrente instava, dunque, per l’emanazione di un decreto immediatamente esecutivo, anticipatorio rispetto all’udienza di comparizione dei coniugi, in ordine sia alla previsione di un contributo economico a carico del resistente in favore dei figli minori sia, soprattutto, in termini di regolamentazione del diritto di visita del padre in “modalità protetta”, con il supporto dei Servizi Sociali territorialmente competenti.

Con decreto del 02.01.2025 il Giudice Delegato, non ravvisando i presupposti per l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma l’opportunità di un’abbreviazione dei termini processuali ex art 473 bis 6 comma 2 e ex art. 473 bis. 42 cpc (sub Capo III, Sezione I “Della violenza domestica o di genere”), fissava la comparizione delle parti all’udienza del 10.03.2025, disponendo un’integrazione documentale a carico di entrambe. Nei termini concessi ricorrente e resistente depositavano le difese di cui all’art 473-bis.17 cpc e, alla prima udienza di comparizione, l’A.G. sentiva liberamente le parti.

Con ordinanza riservata dell’11.04.2025 il Giudice, premesso di aver letto la documentazione pervenuta dal P.M. che comunicava la sussistenza di procedimento penale per maltrattamenti ad opera del marito, atti istruttori al momento, comunque, non ostensibili e ritenuta la necessità, attese la conclamata condizione di disagio e sofferenza della figlia primogenita e l’età ancora infante del secondogenito, evidentemente incapace di discernimento e capacità anche della rappresentazione adeguata della realtà e al contempo la necessità di immediato approfondimento istruttorio a mezzo di Consulenza Tecnica d’Ufficio, in via provvisoria , ai sensi dell’art 473 bis.22 cpc, disponeva l’affidamento esclusivo cd. rafforzato alla madre e il collocamento dei figli presso di Lei con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé nelle more della CTU per tramite dei Servizi Sociali, e l’obbligo di un contributo al mantenimento dei figli oltre spese straordinarie nella misura del 50%, giusto Protocollo d’Intesa con il Foro romano sottoscritto il 17 dicembre 2014.

In ordine alla consulenza tecnica il Giudice delegato assegnava al CTU il quesito contemplato in caso di violenza previsto dalle Linee guida per la “Consulenza Tecnica d’Ufficio nei procedimenti in materia di famiglia e minori” del Tribunale di Roma, Prot. 1886/2025 fissando i termini di legge per il deposito della Consulenza e la successiva udienza, innanzi al GOP, per l’assunzione delle prove orali.

1.      La natura cautelare dei provvedimenti indifferibili

L’art 473 bis.15 cpc, che costituisce una delle maggiori novità della Riforma Cartabia, ha introdotto la possibilità di adottare, inaudita altera parte, provvedimenti indifferibili al ricorrere di un pregiudizio imminente e irreparabile (cd effetto anticipatorio) o quando la convocazione delle parti, ovverosia la previa instaurazione del contraddittorio, potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti medesimi (cd. effetto conservativo). Il contenuto dei provvedimenti indifferibili deve essere comunque confermato, modificato o revocato (con apposita ordinanza) all’udienza fissata nel decreto provvisoriamente esecutivo, entro i successivi 15 giorni.

Colmando un’evidente lacuna della Riforma, il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 ( cd. Decreto Correttivo), ha previsto avverso gli stessi il reclamo alla Corte d’Appello in uno con i provvedimenti provvisori di cui all’ art 573-bis.22 c.p.c.

La disciplina sopra brevemente riassunta dimostra che il Legislatore della riforma ha voluto attribuire al giudice con queste norme un più ampio potere cautelare, onde assicurare, in ogni fase del procedimento, alla parte più debole protezione contro una situazione di grave e urgente pregiudizio.

Nella pratica, come nel caso in esame, la richiesta di provvedimenti indifferibili è abitualmente avanzata con il ricorso introduttivo (ma la dottrina è pressoché concorde nel ritenerla possibile anche in un momento successivo e, comunque, prima dell’udienza di comparizione [1] ) mentre, dal punto di vista contenutistico, la materia trattata nei provvedimenti indifferibili è spesso identica a quella dei provvedimenti temporanei ed urgenti e consiste nell’affidamento e frequentazione dei figli, l’uso dell’abitazione comune, il contribuito per il mantenimento.

2. Spunti di riflessione

Nonostante l’emanazione del D.lgvo 164/2024, si ritiene che non tutti i profili dubbi dell’istituto possano dirsi superati.

A ben vedere, difatti, la riforma non ha previsto un adeguato coordinamento tra l’udienza di ratifica ex art 473 bis.15 cpc e l’udienza di comparizione ordinaria nella possibilità che la prima possa trattare esattamente le stesse questioni che saranno oggetto di esame nella seconda. Come si è detto, i provvedimenti indifferibili hanno spesso ad oggetto gli stessi argomenti dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all’esito dell’udienza di comparizione, con la sensibile differenza che mentre i provvedimenti indifferibili sono emessi in assenza di un preliminare contraddittorio (garantito successivamente nell’ udienza di conferma, revoca, modifica, rispetto alla quale tuttavia non vi è disciplina della difesa del resistente) i provvedimenti di cui all’art 473 bis.22 vengono emessi all’esito degli atti difensivi e delle memorie autorizzate di cui all’art 473 bis. 17 cpc di entrambe le parti. La conseguenza che ne discende è che, dopo un certo lasso di tempo che varia da Tribunale a Tribunale, all’udienza di comparizione ex art 473.bis.21/22 il Giudice potrà (ulteriormente) modificare i provvedimenti indifferibili che abbiano superato l’udienza di ratifica ex art 473 bis.15, sulla base di maggiori informazioni acquisite sul nucleo familiare [2] , fermo restando che il destinatario degli indifferibili potrebbe comunque nel frattempo averne subìto le conseguenze pregiudizievoli, fors’anche irreversibili, senza possibilità di proporre reclamo.

Questa potrebbe essere, forse, la ragione principale per cui allo stato attuale si registra nelle aule dei nostri Tribunali, un limitato ricorso al decreto inaudita altera parte, preferendo ad esso, ove possibile, il dimezzamento dei termini processuali (come nel caso di specie, ex art 273.bis.42 cpc) o l’attesa della prima udienza di comparizione, nei tempi ordinari, dove verranno adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti all’esito delle difese e dell’articolazione dei mezzi istruttori.

Per fare alcuni esempi, in un recente procedimento, la ricorrente con ricorso ex art 473 bis. 48 cpc aveva chiesto di adottare i provvedimenti indifferibili di cui all’art 473 bis.15 idonei a ripristinare il rapporto tra madre e figlio, stabilendo le modalità di frequentazione. Il Giudice aveva però fissato udienza di comparizione con temini abbreviati della metà, al cui esito aveva adottato i provvedimenti di cui all’art 473 bis. 22 cpc [3] .

In altra ipotesi, la ricorrente aveva chiesto di porre a carico del resistente, già ex art 473 bis 15 cpc, un contributo al mantenimento ordinario del nucleo familiare non inferiore a € 200,00 mensili per la moglie, fino a quando questa non avrà trovato occupazione stabile e con il limite di un anno, e non inferiore a € 500,00 mensili per la figlia. Il Giudice delegato aveva però escluso la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare richiesto, considerata la data in cui è intervenuto il recesso dal contratto di locazione da parte del resistente e la data in cui ha abbandonato il tetto coniugale, ed aveva fissato udienza avanti al titolare del procedimento per la comparizione personale delle parti. [4]

Mentre in altro caso, ritenuta la condotta educativa della resistente pregiudizievole per le minori, dal momento che mostrava di sottovalutare le conseguenze dannose dell’assunzione di sostanze stupefacenti , ritenuto e valutato di dover assumere, in questa fase, esclusivamente i provvedimenti che si ritengono indifferibili, non potendo lo strumento dell’art 473 bis.15 c.p.c. assurgere ad anticipazione del giudizio, considerato che sia nell’interesse delle due figlie il loro affidamento al padre in via esclusiva, con collocamento presso lo stesso al quale, dunque, può essere assegnata la casa familiare, il Giudice designato adottava provvedimenti indifferibili conformi a quanto considerato disponendo sin dalla successiva data dell’udienza di conferma, revoca o modifica degli stessi, la nomina di un proprio Consulente dell’Ufficio al fine di orientare al meglio l’esercizio della responsabilità genitoriale del padre e le modalità protette degli incontri della madre con le figlie. [5]

Si può dunque concludere ritenendo che, allo stato attuale, il quadro normativo dei provvedimenti indifferibili è piuttosto chiaro, meno chiara la sua appetibilità nelle aule giudiziarie, soprattutto nelle ipotesi di totale coincidenza tra questi e i successivi provvedimenti temporanei ed urgenti [6] , che forse solo la prassi giudiziaria dei prossimi anni potrà maggiormente chiarire.

A cura dell’Avv. Federica Gigli del Foro di Viterbo, Direttivo Aiaf Lazio.


[1] V. CEA, DONZELLI, GUIDARELLI, MANZOTTI, NERI,SAVI Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie in DONZELLI, SAVI (a cura di), Giuffrè, 2023.

[2] DONZELLI, Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie. In www.judicium.it 2023; DE FILIPPIS, Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia, Cedam, 2023, 51

[3] Tribunale di Roma, sentenza n. 2330 del 13.02.2025

[4] Tribunale di Pavia, sentenza n. 899 del 02.05.2024

[5] Tribunale di Roma, sez I, 22.07.2023 in Onelegale 2023

[6] Indubbio il ricorso al provvedimento indifferibile onde eliminare la condotta ostruzionistica posta in essere da un genitore nell’ accesso del figlio alle cure mediche, all’ iscrizione tempestiva in istituti scolastici dai posti limitati oppure nella necessità di emettere un provvedimento in cui si sancisce un divieto di avvicinamento ad alcuni membri della famiglia.