In tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando queste siano riferibili ad una molteplicità e diversità di episodi succedutisi nel tempo, soprattutto se con cadenze cronologiche non recenti, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del discorso.
È quanto emerso dalle pagine della sentenza n. 28000/2025 della Suprema Corte. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 30 luglio.
Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., chiariscono i giudici di piazza Cavour, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.