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Rapporto interno tra genitori e principio di proporzionalità

25 agosto 2025

News Regionale - Sicilia ,

In tema di contributo al mantenimento dei figli, a mente dell’art. 337 – ter c.c., mentre il rapporto genitori - figli è informato al principio di uguaglianza - in base al quale tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni - il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità.

Lo rammenta la Cassazione, nell’ordinanza n. 19479/2025.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 16 luglio.

In base ad esso, si legge nel testo dell’ordinanza, i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.

Nella vicenda in esame è stato considerato il significativo squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi, la lunga durata del matrimonio (oltre dieci anni) e l'apporto conferito al patrimonio familiare dalla moglie che, dopo la nascita delle due figlie, ha scelto, con il consenso del marito, di svolgere attività di lavoro dipendente part-time, con inevitabili conseguenze anche sul trattamento pensionistico. Tutto ciò ha giustificato il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della richiedente con finalità non tanto assistenziale, quanto, in virtù della predetta definizione dei ruoli all'interno della coppia, in funzione perequativo-compensativa, in ragione del contributo esclusivo dalla stessa apportato alla conduzione della vita comune in nesso causale con il mantenimento delle diverse attività lavorative svolte dal marito.