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Assegno divorzile e conduzione univoca della vita familiare

26 agosto 2025

News Regionale - Sicilia ,

In conformità alla sua funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa – perequativa, l’assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo, ma anche nelle ipotesi in cui la conduzione univoca della vita familiare da parte del coniuge richiedente – espressione, salvo prova contraria, di una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – abbia contribuito, esclusivamente o prevalentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.

È quanto ribadito dalla Cassazione, nell’ordinanza n. 18544/2025.

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione il contributo dato dalla moglie, sposatasi in giovane età e rimasta casalinga, alla formazione del patrimonio del marito, impiegato con funzione di quadro, e/o di quello comune, può ben derivare proprio dall'assunzione da parte della richiedente del peso prevalente della cura della casa e dei figli così da consentire all'altro coniuge di svolgere a tempo pieno la propria attività lavorativa.