Qualora si verificasse il decesso del contribuente trova applicazione il disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nel precedente art. 2 del d.lgs. cit., avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione, sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere.
Lo afferma la Cassazione, in un recente provvedimento. L’ordinanza n. 22476/2025 della sezione tributaria è stata depositata lo scorso 4 agosto.
Il sopravvenire della morte della persona destinataria della contestazione impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale.
