A seguito del riconoscimento della paternità, ai sensi dell'art. 262 c.c., è ammissibile l'attribuzione del cognome del genitore che ha proceduto per secondo al riconoscimento del figlio, in aggiunta a quello del genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento, purché non arrechi pregiudizio al minore, in ragione della cattiva reputazione del genitore lo stesso, e purché non sia lesiva dell'identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.
Lo afferma la Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 23905/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 26 agosto.
Quando il giudice è chiamato a valutare l'attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, chiarisce il Collegio, egli è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, da valutarsi in concreto e con esclusione di qualsiasi automaticità.
