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Le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo

5 settembre 2025

News Regionale - Sicilia ,

Esula dal perimetro applicativo dell’art. 571 cod. pen. qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo - che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore - lì dove l'abuso ex art. 571 cod. pen. presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti.

È quanto affermato dalla Cassazione, nelle pagine di una recente sentenza. Il provvedimento n. 30123/2025, della sesta sezione penale, è risalente allo scorso 2 settembre.

Occorre, chiariscono i giudici di piazza Cavour, attribuire valore sia ai maltrattamenti "diretti" nei confronti di alcuni minori, sia ai maltrattamenti "assistiti" riconoscendo alla parte civile il giusto risarcimento.