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Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l’aggiunta del proprio cognome a quello materno

8 settembre 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l’aggiunta del proprio cognome a quello materno. Così come non potrà pretendere l’affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. La Corte di cassazione - con la sentenza n. 23905/2025 - ha rigettato il ricorso di un padre che, mentre era sposato, aveva concepito una figlia con la propria amante chiedendo l’autorizzazione al riconoscimento.

Secondo la Suprema Corte, è ammissibile l'attribuzione del cognome del genitore che ha proceduto per secondo al riconoscimento del figlio, in aggiunta a quello del genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento, purché non arrechi pregiudizio al minore, in ragione della cattiva reputazione del genitore lo stesso, e purché non sia lesiva dell'identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.

Quando il giudice è chiamato a valutare l'attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, chiarisce il Collegio, egli è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, da valutarsi in concreto e con esclusione di qualsiasi automaticità.