In virtù delle modifiche ai Patti Lateranensi del 1984, a differenza della disciplina previgente, la possibilità di una successiva trascrizione dell’atto di matrimonio è subordinata al consenso di entrambi i nubendi e il rifiuto non può considerarsi atto contra ius.
Lo precisa la Cassazione, in un’interessante ordinanza dello scorso 2 settembre. Il provvedimento n. 24409/2025, della terza sezione civile, formula dei rilievi interessanti in una materia già ampiamente dibattuta.
Nè è possibile ricondurre la fattispecie, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, sia pure in via estensiva o analogica, alla promessa di matrimonio di cui all'art. 81 c.c. in quanto, anche secondo la disciplina neoconcordataria, i nubendi non si scambiano promesse di future nozze, ma compiono un atto idoneo, da un lato, a concludere un matrimonio religioso e, dall'altro, a produrre effetti civili a condizione, però, che la richiesta di trascrizione sia fatta, "per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione" (art. 8, comma 1, sottocomma quarto, L. n. 121 del 1985).
Ove ciò non accada – anche se per circostanze estranee alla volontà dei nubendi – è consentita una trascrizione tardiva anche su richiesta di uno solo dei contraenti, ma rivive a tal fine la necessità del consenso dell'altro, non più presunto, dato il tempo trascorso, sulla base del solo consenso all'atto.
