Altro provvedimento della Cassazione in materia di revenge porn.
La sentenza n. 30169/2025, della quinta sezione penale, è stata depositata lo scorso 2 settembre.
Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato sul social network Onlyfans, lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta.
Ciò, chiariscono i giudici di piazza Cavour, in quanto il consenso espresso da quest'ultima al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto.