I gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dall’art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998, devono sostanziarsi in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa, non potendosi intendere la normativa in esame come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori.
È quanto emerge, in sintesi, dall’ordinanza della Cassazione n. 24144/2025, depositata lo scorso 28 agosto.
Secondo quanto affermato dai giudici di piazza Cavour, grava sul richiedente l’autorizzazione l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore, consistente nel disagio cui lo stesso sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e delle sue relazioni, anche in considerazione del radicamento della famiglia nel territorio nazionale e dello sforzo di inserimento nella società italiana, con necessaria valorizzazione dell’impegno profuso dai genitori nella ricerca di un lavoro e di un'adeguata e stabile soluzione abitativa.
Qualora dalle indagini svolte sulla effettiva situazione familiare, al di là di ogni considerazione in ordine alla tenera età del minore, emerga che i genitori non svolgono alcuna attività lavorativa, non godono di autonoma soluzione abitativa e non hanno sviluppato relazioni sociali nel territorio in cui vivono, si può escludere che il rimpatrio possa costituire un oggettivo grave pregiudizio per il minore.
