Il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione, rispondente a finalità di umanizzazione della pena, e non un istituto di natura trattamentale.
Lo ribadisce la Cassazione, nelle righe della sentenza n. 30324/2025. Il provvedimento della prima sezione penale è datato 5 settembre.
Pertanto, chiariscono i giudici di piazza Cavour, può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali.
