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Configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di mancato rimborso delle spese straordinarie (Cass. Pen. Sez. VI, 4 aprile 2025 – 27 maggio 2025 n.19715)

15 settembre 2025

News Regionale - Lazio ,

Anche nel caso in cui sia accertato il versamento dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento, il mancato pagamento delle sole spese straordinarie (senza distinzione tra quelle c.d. obbligatorie e quelle che invece sono subordinate al previo consenso di entrambi i genitori) è idoneo ad integrare il reato di cui all’art.570 bis c.p., senza che in sede penale assumano rilevanza problematiche inerenti al rimborso o al previo esercizio di un'azione di accertamento (in ragione della particolare tipologia di spesa), che rilevano esclusivamente in sede civile.

La Corte ha ricordato che, in assenza di una definizione normativa sul punto, ha provveduto la giurisprudenza a qualificare come spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento (Cass. Civ., Sez. 6, 23/01/2020, n. 1562).

Ne deriva che il reato di cui all'art. 570 bis c.p. è integrato anche in caso di mancato pagamento delle spese straordinarie, che trovano la loro fonte nel titolo giudiziario o consensuale, in quanto spese destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, nonché le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che risultino indispensabili per l'interesse dei figli, in quanto con il concetto di “assegno” (per altro utilizzato dal Legislatore penale) condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento e non sono da considerare come un mero duplicato del contributo periodico.


A cura dell’Avv. Ilaria Cenni