Con questa ordinanza interlocutoria la Corte di Cassazione affronta la questione relativa al computo della quota di TFR spettante al coniuge divorziato ex art. 12 – bis della Legge 898/70. Oggetto del vaglio di legittimità era il decreto con cui la Corte d'Appello di Roma, in applicazione del citato art. 12-bis, aveva negato all'ex moglie il diritto alla quota calcolata sia sulla parte di TFR confluita nel fondo di previdenza complementare del marito, sia sulle somme percepite da quest'ultimo a titolo di incentivo all'esodo
Nell’assumere tale decisione la Corte d’Appello ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite del 2024 ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024 ) nella quale è stato affermato come l’art. 12-bis citato si applichi “ a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo” e connesse “all' incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell'altro…Vi esulano, invece, le prestazioni private di natura previdenziale e assicurativa…”.
Su tale premessa la Corte d’Appello ha concluso che “ In tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite e accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare" .
A cura dell’Avv. Laura Di Fazio
