I ragazzi, una volta terminati gli studi, dovranno cercare subito un impiego e, se necessario, ridimensionare le proprie aspirazioni e ambizioni.
Una decisione al passo coi tempi, in linea con le ultime pronunce dei giudici di legittimità.
La Cassazione, mediante ordinanza n. 8049/2022, depositata lo scorso 11 marzo, ha stabilito di revocare l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne in quanto erano passati sei anni dal conseguimento della licenza media, senza che quest'ultimo avesse trovato un lavoro, né avesse intrapreso un percorso di formazione.
Un riassunto dei fatti oggetto della vicenda appare necessario.
La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 2282/2019, accoglieva l'appello principale di Ro.Da., nei confronti di R.F., avverso la decisione definitiva di primo grado del Tribunale del 2017, con la quale, a seguito di sentenza parziale di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, era stata respinta la domanda della ex moglie di assegno divorzile, era stato revocato il contributo paterno al mantenimento del figlio P. ed era stato fissato in Euro 400,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio D..
I giudici d'appello, premesso che la causa era stata riservata in decisione, con termini alle parti ex art. 190 c.p.c., in riforma della decisione di primo grado, hanno determinato in Euro 200,00 mensili l'assegno divorzile dovuto dal R. in favore della Ro. e in complessivi Euro 400,00 (Euro 200,00 ciascuno) l'assegno dallo stesso dovuto per il contributo al mantenimento dei figli P. e D. maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
In particolare, la Corte territoriale, stante la natura composita dell'assegno divorzile, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ha rilevato che la Ro., durante la convivenza matrimoniale, protrattasi per diciannove anni, non aveva mai espletato un'attività lavorativa, dedicandosi alla cura della famiglia, contribuendo così al ménage familiare, e la sua capacità lavorativa doveva essere vagliata anche in relazione all'età attuale, mentre il R., avuto riguardo alle risultanze fiscali rivenienti dal giudizio di primo grado, aveva percepito nell'anno 2017 redditi lavoro dipendente, pari ad Euro 26.030,00, nonché da fabbricati e terreni e doveva anche contribuire al 50% al mantenimento di un altro figlio, dell'età di sei anni, avendo costituito un nuovo nucleo familiare; quanto ai due figli, essi erano maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, con conseguente debenza da parte del padre di un assegno complessivo di Euro 500,00 (Euro 250,00 ciascuno) per i due figli.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 29/1/2020, R.F. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 13/1/2020, affidato a ben nove motivi, nei confronti di Ro.Da..
La Corte d'appello, con riguardo sia al figlio P. sia al figlio D. (per quest'ultimo limitandosi a confermare quanto statuito dal Tribunale), si è limitata a ritenere non dimostrata una colpevole inerzia del medesimo nel reperimento di un lavoro.
Il ricorrente deduce che, per il figlio P., la stessa controparte aveva allegato che egli aveva trovato lavoro, percependo un reddito mensile di Euro 1.200,00, mentre per l'altro figlio D. erano passati sei anni dal conseguimento della licenza media, senza che lo stesso avesse trovato un lavoro né avesse intrapreso un percorso di formazione, con conseguente dimostrazione della sua inerzia colpevole.
La Cassazione (Cass. 40282/2021) ha, di recente, statuito che "in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione".
Sempre la Suprema Corte (Cass. 38366/2021) ha affermato che "il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso".
Già si era chiarito che l'obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne "non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni" (Cass. 17183/2020; Cass. 13/10/2021, n. 27904; cfr. anche Cass. n. 32529 del 14/12/2018).
Peraltro, da tempo, la Cassazione aveva precisato che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell'art. 148 c.c., nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa" (Cass. 7990/1996; Cass. 2289/2001; Cass. 23596/2006; Cass. 1773/2012; Cass. 12592/2016).
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto, quindi, al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Così, dunque, ha stabilito la Suprema Corte, cassando la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Bari.
