Premesso che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, spettando al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, non è censurabile la decisione della Corte Territoriale che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha preso in considerazione la differenza reddituale esistente fra le parti ponendo poi a carico del padre, benché collocatario della figlia maggiore, un contributo perequativo per il mantenimento della figlia minore.
È quanto affermato, in un recente provvedimento, dalla Cassazione. L’ordinanza n. 25558/2025 è stata depositata dalla prima sezione civile della Suprema Corte lo scorso 18 settembre.
Occorre, argomentano i giudici di piazza Cavour, distinguere l'ipotesi in cui la casa familiare sia cointestata ai coniugi (con mutuo cointestato) rispetto a quella in cui, come nella fattispecie, l'immobile sia di proprietà del solo coniuge estromesso, in quanto solo nel primo caso l'accollo da parte del marito dell'intera rata comporta lo sgravio di un costo in capo alla moglie (in aggiunta ovviamente al vantaggio del godimento dell'immobile), mentre nel secondo caso il vantaggio per la moglie è rappresentato unicamente dal semplice godimento del bene.