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NO AL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO DA PARTE DEL PADRE PEDOCRIMINALE

29 settembre 2025

News Regionale - Lazio ,

In materia di riconoscimento del figlio naturale ex art. 250 c.c., il superiore interesse del minore può comportare la compressione del principio di bigenitorialità, quando il genitore richiedente abbia riportato condanne definitive per reati di violenza sessuale commessi in danno di minori, caratterizzati da estrema gravità per la vulnerabilità della persona offesa e la reiterazione delle condotte, unitamente alla presenza di elementi che attestino una spiccata capacità a delinquere, dipendenza ossessiva dalla pornografia, incapacità di contenere pulsioni sessuali e istinti pedofili, nonché concreto rischio di recidiva espressamente segnalato dalle autorità competenti.

Il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto del genitore al riconoscimento, tutelato dall'art. 30 Cost., e il superiore interesse del minore attraverso una valutazione globale delle concrete emergenze processuali, comprensiva dell'analisi della situazione penale del genitore richiedente quando questa presenti profili di particolare gravità e attualità. L'eventuale riconoscimento da parte del padre naturale non solo non apporterebbe alcun beneficio al minore, ma anzi risulterebbe suscettibile di incidere negativamente sul suo attuale sviluppo psico-fisico, determinando un rischio concreto di compromissione di tale sviluppo.

La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che considera il riconoscimento del figlio naturale un diritto soggettivo del genitore costituzionalmente garantito, ma sostiene anche che tale diritto debba necessariamente essere bilanciato con il superiore interesse del minore.

La peculiarità del caso in esame risiede nella gravità eccezionale della situazione penale del genitore richiedente, che aveva riportato condanne per reati sessuali commessi in danno di minori.

In tali circostanze, la Suprema Corte ha chiarito che "… la Corte EDU ha pure precisato che il preminente interesse del minore può agire in funzione correttiva del principio di bigenitorialità [...] e ciò quante volte la relazione del minore con uno dei due genitori dovesse risultare di pregiudizio al suo sviluppo fisiopsichico…". 


A cura dell’avv.ta Simona D’Aquilio