In caso di sottrazione internazionale di minori, da parte di uno dei due genitori, il giudice può negarne il rientro nel paese di provenienza unicamente in presenza di un “pericolo psichico” o di “intollerabilità”. Non può invece, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja, dar peso al mero disagio o alla semplice sofferenza psicologica che comporterebbe il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25974/2025 depositata lo scorso 24 settembre, accogliendo il ricorso di un papà.
Il Tribunale dei minorenni di Napoli, invece, aveva ritenuto si configurasse una situazione ostativa all’ordine di rientro in Spagna dei due figli minori, in quanto i ragazzi correvano il rischio di essere esposti a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile ex art. 13, comma 1, lett. b) della Convenzione dell’Aja del 1980.
Specificamente, per il Tribunale non poteva non darsi un rilievo notevole alla circostanza che in Spagna la madre fosse sottoposta ad un procedimento penale per sottrazione internazionale, oltre che per presunta appropriazione indebita: si palesavano, dunque, situazioni che non le consentivano di seguirli e accompagnarli e che avrebbero provocato una insopportabile separazione”
La Prima sezione civile, però, elabora un ragionamento ben diverso. Secondo i giudici di piazza Cavour, invero, “non risulta essere stata accerta alcuna effettiva causa impeditiva del rientro in Spagna per la madre”, né tantomeno circostanze incompatibili con l’affido condiviso inizialmente concordato dalle parti. E allora, la ragione ostativa all’ordine di ritorno, “risulta ancorata al rischio di una esperienza negativa dovuta alla separazione dalla madre, che appare solo ipotetica”.
La regola resta, quindi, quella del rientro immediato, salvo casi eccezionali da provare con rigore.
