Tribunale di Verona – Decreto n. 8061/2021 n. cronol. pubblicato il 4.11.2021 – Giudice est. Dott. Luigi Edoardo Fiorani
Modifica condizioni di divorzio – trasferimento figli all’estero – contributo al mantenimento – elisione per genitore in Italia
(Art. 9 legge divorzio – artt. 317 bis – 337 ter e 337 septies c.c.)
In caso di trasferimento dei figli maggiorenni all’estero per motivi di studio, viene meno la legittimazione in capo alla madre di richiedere un contributo al mantenimento per gli stessi in Italia, in assenza di specifica prova, non tanto degli effettivi tempi di permanenza dei figli con l’uno o con l’altro genitore, ma della allegazione che, anche dopo il trasferimento all’estero, la madre sia rimasta la figura di riferimento per il corrente sostentamento della prole; il trasferimento, inoltre, determina la netta prevalenza delle voci di spesa straordinarie, nonché di vitto e alloggio all’estero, rispetto a quelle ordinarie di mantenimento in Italia.
(Nel caso di specie, la madre aveva richiesto al padre un contributo al mantenimento da versare alla stessa per gestire le spese afferenti al mantenimento dei figli maggiori, frequentanti corsi di studio all’estero, nei periodi di permanenza in Italia. Il Tribunale ha eliso il contributo al mantenimento da versare alla madre ed ha posto a carico del padre l’accollo integrale delle spese straordinarie e di mantenimento ordinario all’estero, ponendo a carico di ciascun genitore l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli durante i periodi di permanenza in Italia).
(Conformi: Cass. Civ., sentenza n. 29977/2020)
Massima a cura dell’avv. Francesca Borin
