Rispetto all’assegno di mantenimento, che intende garantire un contributo al coniuge economicamente più debole in relazione alla permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, l’assegno divorzile ha natura assistenziale e compensativa-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi. Esso presuppone infatti l'accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
La sottolineatura, a conferma di consolidati principi giurisprudenziali, è contenuta all’interno dell’ordinanza della Cassazione n. 25556/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 18 settembre.
Una volta accertato tale squilibrio, argomentano i giudici di piazza Cavour, il coniuge in situazione di svantaggio ha diritto a conseguire l'assegno, non solo in funzione assistenziale, ma anche in funzione compensativa-perequativa, quale ristoro per il contributo da egli fornito alla formazione del patrimonio familiare e/o personale dell'altro coniuge. Ai fini dell'accertamento di detta funzione, occorre indagare se tale squilibrio sia conseguenza di scelte di vita condivise dai coniugi durante il matrimonio a seguito delle quali il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno. Nell'ambito di tale valutazione assumono altresì rilievo la durata del matrimonio, l'età e la complessiva condizione esistenziale del richiedente al momento del divorzio.
