Posto che il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, non è censurabile la pronuncia della Corte territoriale che, dopo aver rigorosamente accertato il prerequisito dello squilibrio patrimoniale e reddituale, ha valutato approfonditamente e con motivazione congrua ogni profilo di rilevanza, anche sul contributo dato alla famiglia dall'ex moglie nel corso del matrimonio e in ordine all'oggettiva impossibilità per quest'ultima di ricollocarsi nel mondo del lavoro in considerazione dell'età.
La sottolineatura, a conferma di consolidati principi giurisprudenziali, è contenuta all’interno dell’ordinanza della Cassazione n. 25559/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 18 settembre.
La suddivisione dei ruoli all'interno della famiglia consente il riconoscimento dell'assegno divorzile alla ex moglie, qualora sia dimostrato che la scelta di quest’ultima di dedicarsi alla cura della famiglia e della casa sia stata decisa congiuntamente dai coniugi.
La prova del contributo reso alla famiglia può essere fornita con ogni mezzo anche mediante presunzioni, non essendo, di regola, l'accordo sull'organizzazione dei ruoli reciproci dei coniugi espresso in forma scritta.
