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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE: In materia di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio

6 ottobre 2025

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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE: In materia di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio

In materia di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio 

In materia di determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori nei procedimenti di separazione e divorzio, il giudice del gravame non può limitarsi a valutare esclusivamente le accresciute esigenze dei figli, ma deve necessariamente procedere ad una valutazione complessiva e bilanciata della situazione economica di entrambi i genitori, applicando rigorosamente i parametri stabiliti dall'articolo 337 ter, comma 4, del Codice Civile. Tale norma, introdotta dal decreto legislativo numero 154 del 2013 e successivamente modificata, impone al giudice di considerare congiuntamente le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il principio di proporzionalità che governa l'obbligo di mantenimento dei figli comporta che ciascun genitore debba adempiere ai propri obblighi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo, dovendo il giudice valutare anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Costituisce violazione degli articoli 337 ter, comma 4, del Codice Civile, 111 e 6 della Costituzione, nonché degli articoli 115, 116 e 360 numeri 3, 4 e 5 del Codice di Procedura Civile, l'omessa valutazione da parte del giudice di merito delle mutate condizioni economiche del genitore tenuto al versamento dell'assegno, particolarmente quando questi dimostri di versare in condizioni di indigenza estrema o di trovarsi nella concreta impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli. La determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento non può prescindere da un'accurata indagine sulla capacità lavorativa effettiva del soggetto obbligato, non potendo il giudice limitarsi a considerazioni generiche sulla capacità lavorativa potenziale, ma dovendo accertare concretamente l'esistenza di patologie invalidanti o di altre circostanze che impediscano l'esercizio di attività lavorativa remunerativa.

Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 25534 del 17/09/2025, Smart24LEX