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L'assegno di divorzio non configura una rendita a tempo indeterminato indifferente al sopravvenire di nuove circostanze

8 ottobre 2025

News Regionale - Sicilia ,

Il presupposto dell'assegno divorzile è l’inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.

Lo precisa la Cassazione, nell’ambito dell’ordinanza n. 25523/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 17 settembre.

L'assegno di divorzio non costituisce una rendita a tempo indeterminato indifferente al sopravvenire di nuove circostanze, argomentano i giudici di piazza Cavour, né autorizza l'avente diritto a tenere un atteggiamento passivo confidando sulla possibilità di gravare vita natural durante sul soggetto obbligato. Il principio di autoresponsabilità, pur se va coniugato con quello della solidarietà post-coniugale, comporta che il beneficiario di un assegno di divorzio deve attivarsi per potersi rendere economicamente indipendente.