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Maltrattamenti in famiglia, gli obblighi di formazione a carico dei genitori non determinano comunque un rapporto reciproco tra questi

31 ottobre 2025

News Regionale - Sicilia ,

Con recente sentenza, la n. 35152/2025, la Cassazione ribadisce un principio di diritto in materia di maltrattamenti in famiglia. Rispetto ai precedenti arresti giurisprudenziali, però, la Suprema Corte effettua alcuni riferimenti agli obblighi di formazione posti in capo ai genitori. Nella sentenza, infatti, si fa riferimento al concetto di “familiare”, rilevante per la configurabilità del reato di maltrattamenti, e ci si riferisce successivamente agli adempimenti previsti dall’articolo 337 ter del codice civile.

Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 28 ottobre. La mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non può costituire, singolarmente intesa, un presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia.

Gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter, c.c. a carico dei genitori non determinino un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto interessato.