Nell’ambito della disciplina processuale concernente il nuovo rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, il termine concesso all’attore per reagire alle eccezioni e alle domande del convenuto non è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa.
È quanto si legge nella sentenza numero 146/2025 depositata lo scorso 13 ottobre, con cui la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 473-bis.17 del codice di procedura civile, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
La Corte ha precisato che, nell’ambito della materia processuale, il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, che incontra il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione. Tale limite non è superato da una disciplina che – nella prospettiva di un processo improntato, in generale, a concentrazione e speditezza – prevede un termine che non può essere inferiore a dieci giorni per reagire alla domanda riconvenzionale del convenuto; termine che, in ogni caso, comporta decadenza, solo ove il processo abbia a oggetto diritti disponibili.
Da ultimo, la Corte ha ritenuto non omogenei gli altri riti del processo civile messi a confronto con il nuovo rito speciale, dichiarando, di conseguenza, non fondata anche la questione di legittimità costituzionale concernente l’irragionevole disparità di trattamento.
