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Assegno per il nucleo familiare, il reddito riferibile al medesimo nucleo non rappresenta mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta

3 novembre 2025

News Regionale - Sicilia ,

La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo CUD (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione di legge - art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla legge n. 153 del 1988 - la quale, in coerenza col principio egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori.

È quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione: tali principi sono espressi all’interno dell’ordinanza n. 27585/2025. Il provvedimento della sezione lavoro è risalente allo scorso 16 ottobre.

Pertanto, chiarisce la Suprema Corte, in tema di assegno per il nucleo familiare, il reddito riferibile al medesimo nucleo non rappresenta mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta, ma è elemento costitutivo del diritto al conseguimento della stessa, la cui prova incombe su tutti coloro - cittadini italiani, europei o extraeuropei - che ne reclamino il riconoscimento.