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No al rimborso per le migliorie apportate alla casa dell’ex

4 novembre 2025

News Regionale - Sicilia ,

Un coniuge non può ottenere il rimborso delle somme spese per apportare migliorie al bene immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.

Lo ha precisato la Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 28433/2025 dello scorso 27 ottobre 2025. Con tale provvedimento la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un marito che, ritenendosi “possessore” del bene, aveva chiesto che gli venisse riconosciuta l’indennità per l’aumento di valore del bene o il rimborso delle spese sostenute per le migliorie, in base all’articolo 1150 del Codice civile.

In estrema sintesi, secondo il Collegio di piazza Cavour il coniuge che ha pagato i lavori non riveste la qualifica di possessore ma soltanto di detentore qualificato del bene.