L’assegnazione dell’intero bene a uno dei condividenti, con obbligo di pagamento del conguaglio agli altri, non può essere condizionata solo al pagamento del conguaglio, ma può essere subordinata anche ad altri adempimenti (come la regolarizzazione urbanistica o l’estinzione di debiti gravanti sul bene).
Lo rammenta la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 28890/2025.
Il provvedimento della seconda sezione civile, dello scorso 3 novembre, torna a formulare alcuni interessanti principi in materia di gestione della divisione di beni in comunione.
Se tali condizioni non vengono soddisfatte o se la statuizione viene impugnata, l’assegnazione non diventa definitiva e può essere revocata in appello. In caso di vendita forzata del bene, il prezzo viene suddiviso tra i condividenti secondo le rispettive quote.
Il coerede o comproprietario che abbia apportato miglioramenti al bene comune, precisano i giudici di piazza cavour, ha diritto al rimborso delle spese sostenute, ma non all’incremento di valore del bene (non si applica l’art. 1150 c.c., ma il principio nominalistico). L’art. 1110 c.c. non si applica quando il bene è stato posseduto in via esclusiva da uno solo dei contitolari. Le spese di miglioramento e conservazione vengono ripartite tra i condividenti al momento della divisione.
