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Pornografia minorile, puntualizzazioni sul concetto di utilizzazione

13 novembre 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, c.p., il concetto di “utilizzazione” deve essere inteso come vera e propria degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni, onde non assume valore esimente il consenso prestato dal medesimo.

È quanto affermato in una recente sentenza dalla Corte di Cassazione. Il provvedimento della terza sezione penale, n. 35908/2025, è stato depositato lo scorso 4 novembre.

In particolare, argomentano i giudici di piazza Cavour, non sussiste l'utilizzazione del minore, che costituisce il presupposto del reato di produzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p., nel solo caso di realizzazione di immagini o video che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore, che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, sicché la stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato.

Il concetto di “utilizzazione del minore”, conclude la Suprema Corte, implica infatti una “strumentalizzazione” del minore stesso, dovendosi conseguentemente intendere con tale locuzione la trasformazione del minore, da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere.