...

L’assegno Unico può essere assegnato integralmente dal Giudice a quel genitore che provvede principalmente ai bisogni e alle esigenze del figlio. ( Cass Civ sez I 18.09.2025 n. 25624)

17 novembre 2025

News Regionale - Lazio ,

L’assegno unico per la famiglia non costituisce reddito del soggetto che lo percepisce, ma un sostegno economico pubblico per sopperire alle esigenze delle famiglie con figli. La circostanza che lo Stato aiuti soprattutto le famiglie che hanno redditi al di sotto di una certa soglia non esonera i genitori dal contribuire anch’essi, proporzionalmente al proprio reddito, al mantenimento dei figli e deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l’attribuzione integrale dell’Assegno Unico Universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.

Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte nell’Ordinanza del 18.09.2025 n. 25624, conforme a precedente Ordinanza n. 4672/2025.

Entrambe le pronunce prendono le mosse dalla circolare dell’INPS n. 23/22 in cui si precisa che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario” , atto con cui, secondo la Suprema Corte, l’INPS ha voluto delineare una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l’immediato pagamento dell’assegno universale superando gli eventuali contrasti tra genitori che emergano nella fase di richiesta all’Istituto.

Da ciò ne consegue che il giudice, chiamato a decidere dell’affidamento e del collocamento del minore in sede di separazione o divorzio, ben può decidere, pur disponendo un affidamento condiviso, dell’integrale attribuzione dell’assegno al genitore collocatario, in ossequio a verosimili esigenze di semplificazione e nell’interesse della prole, trattandosi di attribuzione effettuata in favore del genitore che convive con il figlio e dunque provvede a soddisfare le principali e più immediate esigenze dello stesso.

A cura dell’Avv. Michela Maculani