In tema di risarcimento danni, l'operazione di personalizzazione impone al giudice di far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto all’esame.
È quanto espresso recenemtenete dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinanza n. 29135/2025. Il provvedimento della terza sezione civile è risalente allo scorso 4 novembre.
Tali circostanze, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, valgono a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, e ciò in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
