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Atti persecutori ed eventuale concorso con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni

19 novembre 2025

News Regionale - Sicilia ,

Interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di atti persecutori.

Il provvedimento n. 37240/2025, depositato dalla quinta sezione penale lo scorso 14 novembre, formula alcuni significativi rilievi relativi all’eventuale concorso del reato con altre fattispecie delittuose.

Secondo il Collegio di piazza Cavour, a ben vedere, il delitto di atti persecutori può concorre con i reati di cui agli artt. 392 e 393 c.p. quando nelle modalità della condotta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall’art. 612-bis c.p.

Come già autorevolmente affermato in precedenti arresti giurisprudenziali (Cass. pen., n. 41368 del 28/10/2010, Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 27505/2024), i predetti delitti, pur potendo concorrere, sono comunque differenti sotto il profilo strutturale e del bene giuridico tutelato. Il delitto di atti persecutori, invero, è un reato abituale di evento che postula la reiterazione nel tempo di condotte moleste e minatorie dalle quali scaturisce uno degli eventi alternativi tipizzati dalla norma incriminatrice. Invece, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con riferimento all'elemento psicologico, presenta una natura complessa, richiedendosi, oltre il dolo generico, anche quello specifico, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità.