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La pendenza del procedimento per l’istituzione dell'amministrazione di sostegno non determina la sospensione del procedimento di divorzio

21 novembre 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il procedimento per amministrazione di sostegno, così come l’eventuale incapacità naturale del beneficiario, non incide sulla sua capacità processuale né determina la sospensione o l’invalidità del giudizio di divorzio.

Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, all’interno della recente ordinanza n. 30177/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 15 novembre.

L'eventuale incapacità naturale della parte di un giudizio civile non comporta l'assenza di capacità processuale, giacché l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o l'abbiano vista limitata con provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno, e non, invece, ai soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti, inabilitati nelle forme di legge o che necessitino di sostegno specifico in relazione all'atto processuale da compiere. La "ratio" della disposizione dettata dall'art. 75 c.p.c., argomentano i giudici di piazza Cavour, si fonda, da un lato, sull'esigenza che ogni limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito finale di uno specifico procedimento e, dall'altro, sull'altrettanto incontestabile esigenza di impedire il pericolo che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni sulla base di situazioni di non sollecito ed agevole accertamento, con il conseguente pregiudizio del diritto di tutela giurisdizionale della parte che ha proposto la domanda.