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Art.156 c.c. Valutazione delle circostanze e redditi dell’obbligato. Gli atti di liberalità da parte di terzi. Cass.I Civile Ord. 25/6/25 n.17037

24 novembre 2025

News Regionale - Lazio ,

L’ordinanza in commento si segnala per l’ampia ricostruzione giurisprudenziale operata dalla Corte in ordine alla valutazione delle liberalità ricevute dai coniugi da parte di terzi , ai fini della determinazione del reddito percepito.

Ricorda in primo luogo la Corte, riferendo la propria giurisprudenza in materia, ampiamente citata, come inizialmente la questione fosse stata affrontata quasi esclusivamente con riferimento alle elargizioni ricevute dal coniuge richiedente il mantenimento con orientamento tendente a riconoscerne la rilevanza, purché non saltuarie ma continue e regolari, mentre successi vamente fosse prevalso un orienta mento negativo nella considerazione del carattere liberale di tali elargizioni, in quanto tal i non obbligatorie e , dunque , sempre revocabili .

Precisa poi la Corte che nei confronti del coniuge obbligato (quale il caso al suo esame) non si fossero registrati precedenti, se non Cass.20352/08 la quale aveva confermato l’irrilevanza degli aiuti economici ricevuti da terzi quali i genitori, ancorché regolari, anche con riferimento al coniuge obbligato precisando , anche in questo caso , che decisivo doveva ritenersi il carattere liberale di tali aiuti.

Ma, precisa la Corte con l’ordinanza in commento, altro è l’incremento patrimoniale che si verifica una tantum e che in modo definitivo accresce il patrimonio dell’obbligato, ben così potendo rientrare tra le “altre circostanze” per la determinazione della condizione economica valutabili dal Giudice ai sensi dell’art.156 c.c.

Nella specie il coniuge obbligato risultava aver ricevuto la donazione di immobili per effetto di una successione mortis causa , circostanza correttament e ritenuta dalla Corte di appello di Catania con la sentenza 1143/24 incremento delle condizion i economiche dell’obbligato, il quale, gravata la sentenza di ricorso al giudice di legittimità, ne ha così subito il rigetto.

A cura dell’avv. Nicoletta Morandi