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Separazione dei coniugi, la competenza territoriale è determinata dall’ultima residenza comune

28 novembre 2025

News Regionale - Sicilia ,

Con un nuovo provvedimento, la Cassazione torna a formulare alcuni interessanti principi in materia di separazione dei coniugi, con specifico riferimento alla competenza territoriale. L’ordinanza n. 30237/2025, a firma della prima sezione civile, è stata depositata lo scorso 17 novembre.

In materia di separazione personale dei coniugi, la competenza territoriale è determinata dall’ultima residenza comune, intesa come il luogo dove si svolgeva stabilmente la vita familiare prima della cessazione della convivenza, anche se uno dei coniugi lavorava in altro comune ma tornava abitualmente presso l’abitazione familiare. La stabile permanenza, secondo la previsione dell'art. 43 c.c., sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori dal comune, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

In mancanza di tale residenza, concludono i giudici di piazza Cavour, si applica il criterio della residenza o domicilio del convenuto.