Ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, saranno le Sezioni Unite a chiarire se l’eccezione della convivenza ultra-triennale possa solo essere dedotta dalla parte, oppure – investendo una questione di ordine pubblico – possa essere anche rilevata d’ufficio.
La Cassazione, attraverso la recente ordinanza interlocutoria n. 30993/2025 depositata lo scorso 27 novembre, ha così rimesso la questione al Massimo consesso.
La vicenda è relativa ad un matrimonio che si era protratto per oltre venti anni, all’interno del quale erano nati due figli e vi erano stati altrettanti aborti su input del coniuge. Il Tribunale ecclesiastico, avendo individuato un “grave difetto di discrezione di giudizio del marito circa i diritti e i doveri matrimoniali” (canone 1095, numero 2), oltreché “l’incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica” (canone 1095, numero 3), ne aveva dichiarato la nullità.
La Corte d’appello ne sanciva l’efficacia nell’ordinamento italiano, senza dare ingresso all’eccezione di convivenza triennale in quanto la stessa, costituendo un’eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere proposta dalla convenuta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. Contro questa decisione, però, ha proposto ricorso la donna. La Prima sezione, dunque, ha posto alle Sezioni Unite la soluzione della seguente questione: se la durata ultra-triennale della convivenza come coniugi, ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, rappresenti materia di eccezione in senso stretto, e come tale entri a far parte del giudizio soltanto se proposta dal coniuge convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta; o se i fatti che integrano il vissuto matrimoniale per una lunga durata siano comunque rilevabili d’ufficio una volta che il fatto impeditivo del riconoscimento della sentenza ecclesiastica, rappresentato dal duraturo e radicato matrimonio-rapporto con la connessa convivenza come coniugi, sia acquisito agli atti del processo.
