Con l’art. 44 del Disegno di Legge n. 2655 denominato “Semplificazioni”, approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati lo scorso 26 novembre 2025, il legislatore, con la finalità di agevolare la circolazione di beni e diritti con provenienza donativa e successoria e l’accesso al credito, ha apportato modifiche alla opponibilità ai terzi acquirenti della domanda giudiziale di riduzione ed ha modificato la disciplina dell’azione di restituzione nei confronti del donatario o dell’avente causa da questi.
Oltreché per i beni immobili, il legislatore ha altresì esteso la nuova disciplina anche ai beni mobili iscritti in pubblici registri e ai beni mobili non iscritti in pubblici registri.
Oltre a modificare la formulazione degli articoli 561, 562 e 563 c.c., la novella modifica l’art. 2652, comma 1, nn. 1 e 8, c.c. riducendo da dieci a tre anni il termine dato al legittimario per trascrivere fruttuosamente la domanda di riduzione e prevalere sui terzi aventi causa dall’erede o dal legatario, in analogia con quanto già previsto per i beni mobili iscritti in pubblici registri dall’art. 2690, comma 1 n. 5 c.c. ; anche dopo la riforma, l’azione del legittimario che ottenga la riduzione di una disposizione testamentaria, a titolo di erede o di legato, continua ad essere opponibile agli acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario se la relativa domanda giudiziale sia stata trascritta entro tre anni dall’apertura della successione.
Quanto alle modifiche apportate all’azione di restituzione, una delle più significative novità riguarda l’azione di restituzione del legittimario nei confronti del donatario, poiché il bene donato viene restituito al legittimario gravato dai pesi e dalle ipoteche eventualmente costituiti dal donatario, intendendo per “pesi” diritti reali o personali di godimento costituiti dal donatario, vincoli di natura urbanistica (convenzioni edilizie, atti d’obbligo), vincoli di indisponibilità (sequestri, pignoramenti)
In considerazione del minor valore del bene donato che in tal caso verrebbe restituito ed al fine di integrare la quota di riserva, viene imposto al donatario l’obbligo di compensare il legittimario in denaro.
La norma (art. 561 c.c. 1 comma dedicato alla restituzione degli immobili, nella sua nuova formulazione) conferma il diritto del legittimario ad un valore - calcolato sull’asse ereditario con il procedimento di cui all’art. 556 c.c. – con la previsione che, ove il valore del bene restituito sia diminuito dalla presenza di pesi imposti dal donatario, questi dovrà corrispondere un conguaglio in denaro, in analogia con l’onere del terzo acquirente del bene che, secondo l’attuale art. 563 comma 3, può liberarsi dall’obbligazione di restituire in natura la cosa donata pagando l’equivalente in denaro, facoltà non riprodotta nel nuovo testo del medesimo articolo.
Certamente problematico risulterà lo stabilire l’esatto ammontare del minor valore del bene restituito al legittimario in quanto gravato da un diritto reale, da un vincolo o da una garanzia; basti pensare alla difficoltà di quantificare tale conguaglio nell’ipotesi di immobile ipotecato, a garanzia di un debito contratto dal donatario rispetto al quale il legittimario, divenuto proprietario del bene gravato, non ha assunto alcun obbligo.
La nuova disciplina dell’azione di restituzione mette così al riparo non solo i creditori ereditari e gli acquirenti di diritti di godimento o di garanzia ma anche gli acquirenti del bene donato. Stabilisce, infatti, il nuovo art. 563 – completamente riscritto dalla novella normativa, a partire dalla rubrica che diviene “Effetti della riduzione della donazione” – che “La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell’art. 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata” .
Il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione non può più pregiudicare il successivo acquirente a titolo oneroso dell’immobile dal donatario, che resta estraneo alla reintegrazione della quota del legittimario: solo l’avente causa a titolo gratuito dal donatario, in caso di insolvenza di questi e nei limiti del vantaggio conseguito, dovrà compensare il legittimario in denaro fino ad integrarne la quota di riserva.
La nuova disciplina di salvaguardia dell’acquisto del terzo avente causa dal donatario fa salvo il disposto dell’art. 2652, comma 1, n. 1, c.c., con la conseguenza che l’azione di riduzione è opponibile a coloro che acquistano diritti dal donatario con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.
La riforma, contrariamente a quella precedente del 2005 - che aveva dato adito a dubbi interpretativi sia sulla propria applicabilità alle donazioni effettuate prima della sua entrata in vigore sia sulla corretta individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine ventennale e che aveva introdotto la previsione di un atto di opposizione stragiudiziale da esercitarsi necessariamente prima dell’apertura della successione, al fine di conservare l’opponibilità ai terzi della successiva azione di riduzione anche trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione - contiene anche una disciplina transitoria: è infatti stabilito che il nuovo regime si applichi “alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge” (art. 44 comma 2 del DDL). La disciplina precedente continua ad applicarsi alle successioni aperte in data anteriore, con la conseguenza che può ancora essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari alle seguenti condizioni tra loro alternative:
i. che sia stata notificata e trascritta domanda di riduzione, prima della data di entrata in vigore della nuova normativa;
ii. se venga notificata e trascritta domanda di riduzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa;
iii. se venga notificato e trascritto nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa.
Ove entro tale termine non vengano notificati e trascritti la domanda di riduzione (ipotesi ii) o l’atto stragiudiziale di opposizione (ipotesi iii), la nuova disciplina dell’azione di riduzione sarà applicabile anche alle successioni aperte in data anteriore a quella della propria entrata in vigore.
Con questa novella il legislatore ha inteso completare la riforma dell’azione di riduzione intrapresa con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con la quale era stata apportata la significativa modifica sistematica di svincolare l’azione di restituzione dall’azione di riduzione attraverso la previsione del termine di vent’anni dalla trascrizione della donazione entro il quale il potenziale legittimario leso poteva notificare e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, decorso il quale, pur mantenendo il diritto di esercitare l’azione di riduzione della donazione contro il donatario, perdeva il diritto di agire per il recupero del bene donato nei confronti degli aventi causa dal donatario.
Ferma rimanendo l’azione di riduzione contro il donatario, finalizzata all’accertamento della lesione di legittima determinando la quota spettante al legittimario, sulla base delle norme della successione necessaria (artt. 536-548 c.c.), ed all’inefficacia relativa della disposizione lesiva nei confronti del legittimario leso, decorsi 6 mesi dell’entrata in vigore della novella in commento, resta esperibile l’ azione di restituzione finalizzata a recuperare il bene soltanto contro il beneficiario della disposizione lesiva o della donazione impugnata e con il mantenimento di ogni peso che costui abbia nelle more costituito sul bene, mentre è esclusa contro gli aventi causa dal donatario.
Qualche considerazione critica: la nuova disciplina dell’azione di riduzione, escludendo la garanzia ex lege del bene donato per la soddisfazione della quota di legittima e facendo salvi i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario sul bene donato, rende più probabile il rischio di insolvenza del donatario soggetto a riduzione e l’insoddisfazione del legittimario leso.
Secondo il nuovo art. 562 c.c. , ove il donatario chiamato a “compensare in denaro” il legittimario preterito o leso - rispondendo per l’adempimento di tale obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri - risulti in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito dal donatario – e non quello a titolo oneroso - sarà tenuto a compensare in denaro il legittimario nei limiti del vantaggio da lui conseguito; qualora risulti infruttuosa anche la garanzia dell’avente causa a titolo gratuito dal donatario,
«il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria” » .
Ricorrendo tale ipotesi il valore donato non recuperato non verrà considerato nella determinazione dell’asse ereditario, con conseguente riduzione anche del valore della quota di riserva spettante a tutti i legittimari
La norma da ultimo richiamata dispone altresì che restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente: il sacrificio patrimoniale derivante dall’insolvenza del donatario, sarà ripartito tra il legittimario ed il donatario anteriore, sulla base del principio per il quale le donazioni si riducono cominciando dall’ultima o risalendo via via alle anteriori (art. 559 c.c.). Con l’insolvenza del primo donatario soccombente in riduzione, potrà essere ridotta anche una donazione che grava sulla quota disponibile e che altrimenti non sarebbe stata aggredita, complicando ulteriormente la tutela del diritto del legittimario leso, nonostante il legittimario ed i donatari anteriori mantengano inalterato il proprio credito verso il donatario insolvente.
Privilegiata l’esigenza di non ostacolare la circolazione dei beni con provenienza donativa, e la possibilità che gli stessi possano costituire una garanzia reale stabile nelle operazioni di mutuo ipotecario – l’art. 44 del DDL introduce la riforma al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e nelle garanzie agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito - il legittimario potrà agire in riduzione nei confronti del donatario, che risponderà dell’obbligazione, avente ad oggetto la soddisfazione della quota di legittima spettante al legittimario preterito o leso, con tutti i suoi beni presenti e futuri; in caso di sua insolvenza, l’avente causa a titolo gratuito dal donatario sarà tenuto a compensare in denaro il legittimario nei limiti del vantaggio da lui conseguito; qualora risulti infruttuosa anche la garanzia dell’avente causa a titolo gratuito dal donatario, il valore donato non recuperato non verrà considerato nella determinazione dell’asse ereditario, con conseguente riduzione anche del valore della quota di riserva spettante a tutti i legittimari. Frustrato il diritto del legittimario alla reintegra della propria quota nonostante il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, diverrà riducibile la donazione anteriore, in applicazione dell’art. 559 c.c.
Infine, con la disciplina transitoria il legislatore ha reso omogenea la disciplina dell’azione di riduzione per le successioni apertesi sia prima che dopo l’entrata in vigore della novella legislativa, prevedendo il brevissimo termine di sei mesi per esercitare e trascrivere la “vecchia” azione di riduzione.
Per non danneggiare il legittimario che intenda agire in riduzione ai fini del mantenimento della disciplina previgente il legislatore ha equiparato all’esercizio dell’azione di riduzione l’atto stragiudiziale di opposizione alla donazione che non è più previsto nel nuovo testo dell’art. 563 c.c. e che resta ancora utilizzabile soltanto per sei mesi dall’entrata in vigore della novella.
a cura dell'Avv. Silvia Faraci
