L’azione di petizione ereditaria consente all’erede di reclamare solo i beni presenti nell’asse al momento dell’apertura della successione. Tuttavia, se il coerede ha effettuato prelievi da un conto cointestato alimentato esclusivamente dal de cuius, tali somme possono essere oggetto di restituzione alla massa ereditaria se l’accertamento dei giudici di merito dimostra che non si tratta di atti dispositivi del de cuius, ma di operazioni poste in essere dal cointestatario.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ambito della recente ordinanza n. 31126/2025. Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 28 novembre.
La presunzione di contitolarità delle somme su conto cointestato, argomentano i giudici di piazza Cavour, può essere superata se la prova presuntiva, valutata in modo unitario e sintetico, dimostra che i versamenti provengono esclusivamente da uno dei cointestatari.
In presenza di stretti legami di parentela tra il detentore e il titolare del bene, si presume che la detenzione dei beni da parte del detentore sia avvenuta per tolleranza del titolare e non con animus possidendi necessario per l'usucapione. La parentela giustifica un'interpretazione della detenzione come atto di mera tolleranza, in mancanza di evidenti atti di interversione del possesso.
