Con ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025 la Suprema Corte di Cassazione, innovando rispetto al tradizionale orientamento giurisprudenziale emerso in materia, ha asserito l’estendibilità dei criteri elaborati per l’assegno di divorzio anche all’assegno richiesto dal partner di un’unione civile a seguito della definitiva cessazione della precedente stabile relazione sentimentale con l’altro.
La vicenda trae origine dal ricorso promosso da una donna che, dopo il sopraggiunto scioglimento dell’unione civile con la compagna, aveva richiesto un contributo economico per avere rinunciato alla propria carriera professionale per favorire a livello lavorativo la partner e al contempo sostenere la comune vita familiare.
Alla base dell’accoglimento del ricorso e dunque del riconoscimento di un assegno periodico a beneficio dell’istante, i Giudici di legittimità hanno valorizzato l’assunto secondo cui anche l’unione civile, quale specifica formazione sociale ex artt. 2 e 3 Cost., sebbene rappresenti un istituto divergente dall’archetipo del matrimonio e dalla tradizionale concezione della famiglia intesa quale società naturale fondata su di esso, è pur sempre espressione di una comunità degli affetti nel disegno pluralistico dei modelli familiari contemporanei gradualmente emersi per effetto della progressiva evoluzione sociale e dei costumi che si è registrata nel corso degli ultimi anni.
Al riguardo la Suprema Corte ha sottolineato che:“(…) la trama aperta del testo Costituzionale eleva la solidarietà a valore comune a tutte le formazioni sociali, ed è suscettibile di manifestarsi precipuamente in quelle che nascono da una relazione affettiva stabile e proiettata verso il futuro, creando una piccola comunità di affetti e vita comune”.
Ne discende che anche in caso di scioglimento di un’unione civile, analogamente a quanto avviene in ipotesi di divorzio in favore dell’ex coniuge, può essere riconosciuto a beneficio dell’ex partner economicamente più debole un assegno avente funzione, oltre che assistenziale, anche eventualmente compensativa - perequativa; ossia, strumentale a compensare lo squilibrio economico derivato da precedenti scelte di vita comuni che nel corso della relazione affettiva hanno implicato per il medesimo il sacrificio delle proprie aspettative professionali. Viene in questo modo attribuita rilevanza al contributo concretamente apportato dall’ex partner richiedente l’assegno alla gestione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell’altro, rafforzando la tendenziale equiparazione tra matrimonio e unione civile anche sotto il profilo economico e patrimoniale.
Con l’ordinanza in esame la Cassazione, nel valorizzare il discrimen tra assegno di mantenimento e di divorzio, ha infatti rammentato che l’assegno divorzile può avere funzione assistenziale e/o compensativa - perequativa. Mentre la prima ricorre quando l’ex partner non dispone di mezzi adeguati per condurre autonomamente una vita dignitosa e non è in grado di procurarseli nonostante l’impegno profuso; la seconda attiene ai casi in cui vi sia uno squilibrio economico dovuto a scelte condivise operate durante la convivenza.
Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nell’unione civile, l’assegno divorzile può essere riconosciuto solo dopo avere accertato l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e la presenza della funzione assistenziale e/o compensativa - perequativa”.
Mediante l’effettiva valorizzazione di tutte le peculiarità del caso concreto e un’approfondita analisi della vicenda familiare, si vogliono così evitare anche in materia di unioni civili iniqui automatismi nell’eventuale riconoscimento dell’assegno. Al contrario, il giudice adito dovrà a tal fine tenere debitamente conto dei seguenti parametri: l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, l’impossibilità per lo stesso di procurarseli autonomamente nonostante il ragionevole sforzo compiuto in forza del principio di auto responsabilità e la sussistenza di un reale squilibrio economico originato dai sacrifici dal medesimo compiuti nel corso della convivenza a beneficio della coppia.
Questa ordinanza, sebbene riguardi solamente i partners di un’unione civile e non anche i conviventi di fatto eterosessuali, certamente al momento rappresenta un notevole passo avanti nel diritto di famiglia, ponendo le basi per ulteriori futuri sviluppi pretori e normativi anche in considerazione della continua e repentina evoluzione del comune sentire sociale, nonché del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale.
A cura dell’Avv. Elisa Tosini, Referente AIAF - Sez. Territoriale di Viterbo
