...

Assegno divorzile, non è censurabile in sede di legittimità l’apprezzamento dei fatti condotto dal giudice del merito

4 dicembre 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Non è censurabile in sede di legittimità l’apprezzamento dei fatti condotto dal giudice del merito che, dopo avere condotto una disamina completa delle condizioni delle parti, è giunto alla conclusione che sussistano tutti i presupposti per elevare l'entità dell'assegno di divorzio, per non avere il tribunale adeguatamente preso in considerazione l'entità del significativo contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e per non avere tenuto sufficientemente conto delle rispettive condizioni economico-reddituali e della misura concreta del divario esistente tra le parti.

Lo ha statuito la Cassazione, nelle pagine di una recente ordinanza. Il provvedimento n. 31087/2025, a firma della prima sezione civile, è risalente allo scorso 27 novembre.

Secondo il Collegio di piazza Cavour, nella vicenda in questione il giudice d'appello ha espresso il proprio convincimento senza applicare alcuna argomentazione presuntiva e fondando la decisione sull'esame della situazione reddituale-patrimoniale delle parti e sui presupposti dell'assegno divorzile a favore dell'appellante nella sua componente compensativa, rimanendo comunque attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare.

L'eventuale mutamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti può, chiarisce la Suprema Corte, giustificare una richiesta di revisione delle statuizioni di divorzio, ove effettivamente ci sia un impatto in modo significativo, ma la probabilità che detto mutamento si verifichi non consente di ritenere che la persona alla attualità disponga di mezzi adeguati al suo sostentamento, né può incidere nel senso di diminuire il quantum dell'assegno.