La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro.
È la Cassazione, nella ordinanza n. 31378/2025, a indicare i vari step necessari per la liquidazione del danno biologico differenziale. Il provvedimento della terza sezione civile è stato depositato lo scorso 1° dicembre.
Come è noto, il danno biologico differenziale è il risarcimento aggiuntivo che si può chiedere quando un evento dannoso aggrava una patologia preesistente, superando l'indennizzo erogato dall'INAIL.
Effettuate le operazioni menzionate sopra, proseguono i giudici di piazza Cavour, occorre sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
