Il coerede che gode in via esclusiva di un bene ereditario deve corrispondere agli altri coeredi un'indennità per il mancato godimento, a partire dal momento in cui gli altri manifestano la volontà di rientrare nel possesso, anche tramite una semplice richiesta di consegna delle chiavi, senza necessità di chiedere l'estromissione totale dell'utilizzatore esclusivo.
Lo ha affermato la Cassazione, in un’interessante ordinanza dello scorso 4 dicembre. Il provvedimento n. 31626/2025 è stato depositato dalla seconda sezione civile.
La richiesta di consegna delle chiavi da parte dei coeredi, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, se finalizzata a rientrare nel godimento del bene, interrompe la legittimità dell’uso esclusivo da parte di uno solo, anche se inizialmente avvenuto con il consenso di tutti.
Non costituisce domanda nuova, ma semplice emendatio libelli, la riduzione della richiesta risarcitoria a un periodo temporale più ristretto rispetto a quello originariamente dedotto, se i fatti costitutivi restano invariati.
La quantificazione del danno da mancato godimento può essere effettuata sulla base di valori locativi indicati dalla stessa parte interessata, e la contestazione generica delle oscillazioni di mercato non è sufficiente a inficiare la valutazione del giudice di merito.
